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Statuto dell'Associazione HOT TOPICS IN UROLOGIA

ALLEGATO "A" ALL"ATTO N.1.869 DI REP.NOT. 1.399 RACC.
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Articolo 1

1.1 - È costituita una Associazione senza finalità di lucro denominata "HOT TOPICS IN UROLOGIA" di seguito anche indicata come Associazione.

Articolo 2
SEDE DURATA E SCOPI

2.1 - L'Associazione ha sede in Genova, con uffici in Via XX Settembre 12/6. L'Assemblea dei soci ordinari potrà variare l'indirizzo della sede in altro comune, mentre sarà di competenza del Consiglio Direttivo il trasferimento dell'indirizzo della sede nello stesso comune, così come l'istituzione di sedi secondarie od uffici.

2.2 - La durata della Associazione è a tempo indeterminato.
Essa potrà essere sciolta con delibera dall'Assemblea dei soci presa a maggioranza dei due terzi.

2.3 - L'Associazione intende promuovere l'attività di ricerca scientifica di base, clinica e avanzata per la prevenzione e cura delle malattie urologiche.

A tal fine l'Associazione potrà:
  1. a) Promuovere e condurre attività di studio e ricerca in Urologia anche per conto di terzi, sia in via diretta sia affidando dette attività ad Università, enti pubblici, altre associazioni, fondazioni o enti di ricerca;
  2. b) Sviluppare i rapporti con altri centri di cultura e con le competenti autorità e strutture pubbliche, italiane e straniere, al fine di promuovere tale attività;
  3. c) Promuovere, divulgare e pubblicare anche direttamente, opere scientifiche e culturali inerenti l'oggetto sociale;
  4. d) Istituire, sia direttamente che indirettamente, borse di studio, premi e riconoscimenti per la ricerca urologica;
  5. f) Organizzare, o partecipare anche quale sponsor, a convegni, corsi, giornate di studio, e seminari riguardanti la ricerca urologica o comunque connessi alla stessa;
  6. g) Ricevere ed effettuare donazioni, contributi e versamenti anche a fondo perduto, a o da Università ed altri enti pubblici e privati che perseguano gli scopi dell'Associazione;
  7. h) Realizzare ogni iniziativa per acquisire i fondi necessari al raggiungimento degli scopi sociali compiendo tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, strumentali ed accessorie e funzionalmente connesse con gli scopi dell'Associazione.
Articolo 3
SOCI

3.1 - I soci dell'Associazione sono soci ordinari o soci sostenitori. I soci ordinari hanno eguale diritto di voto in Assemblea e possono essere nominati quali componenti degli organi dell'Associazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche nell'ambito dell'Associazione.

3.2 - Possono essere soci ordinari i cittadini italiani e stranieri che riconoscano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

3.3 - Possono essere soci sostenitori tutti coloro che intendano promuovere gli scopi dell'Associazione, compresi gli enti pubblici e privati, le altre organizzazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli promossi dal presente Statuto.
I soggetti che esercitano direttamente ed in via principale un'attività imprenditoriale avente scopo di lucro potranno essere ammessi solamente come soci sostenitori, purché si impegnino nella loro attività a rispettare lo spirito e le finalità dell'Associazione ed i regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo.

3.4 - L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, dietro presentazione di almeno un altro socio. Le domande devono recare l'esplicita accettazione dello statuto e dei regolamenti adottati dagli organi Direttivi dell'Associazione.
L'accoglimento viene deliberato dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorre dalla data dell'ammissione e comporta il versamento della quota associativa, nella misura prevista dal Consiglio Direttivo.
L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma obbliga gli aderenti alle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze derivanti dallo statuto.

3.5 - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
  1. a) per rinuncia da parte del socio. In tal caso la rinuncia avrà effetto alla fine dell'anno se comunicata almeno tre mesi prima dello scadere dello stesso. Diversamente decorrerà dal termine dell'anno successivo;
  2. b) per morte;
  3. c) per esclusione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per le seguenti cause:
  1. - accertati motivi di incompatibilità per aver contravvenuto agli obblighi di cui al presente statuto, ovvero per gravi motivi che comportino indegnità;
  2. - mancato pagamento per oltre un esercizio della quota associativa, entro 30 giorni da apposita diffida del Consiglio Direttivo;
  3. - per i soci sostenitori accertati comportamenti, nell'esercizio della propria attività anche imprenditoriale, contrari alle finalità e allo spirito dell'Associazione ed in contrasto con i regolamenti e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo.

3.6 - Il socio che ritenga di esser stato ingiustamente espulso potrà proporre ricorso all'Assemblea, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso contro il provvedimento di espulsione.

Articolo 4
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 - Sono organi dell'Associazione:
  1. - l'Assemblea;
  2. - il Consiglio Direttivo.

4.2 - Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Al socio componente del Consiglio Direttivo possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 5
ASSEMBLEA

5.1 - L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci ordinari, cui spetta il diritto di voto in misura eguale per ognuno. Essa si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fissato al 31 Dicembre di ogni anno.


L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci.

5.2 - L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso inviato almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a ciascun socio avente diritto di voto. L'invito potrà esser effettuato con qualsiasi mezzo che ne consenta la prova dell'avvenuta ricezione da parte del socio almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. I soci sostenitori, qualora lo desiderino, potranno partecipare all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

5.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal più anziano dei vice presidenti. L'Assemblea nomina un segretario che redigerà il verbale della riunione. In caso di nomina degli organi associativi potranno essere nominati due scrutatori.
L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, indicando il Presidente e potrà nominare uno o due vicepresidenti, approva il programma generale di attività, il rendiconto annuale, determina l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione o la copertura del disavanzo e l'eventuale destinazione di fondi nel rispetto dell'oggetto sociale. Ratifica l'ammontare della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, e si pronuncia sulle impugnazioni delle delibere di esclusione di soci. Essa delibera eventuali modifiche al presente statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

5.4 - L'Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti presenti o rappresentati. Ogni socio può rappresentare con delega scritta solo altri due soci.

5.5 - L'Assemblea che delibera sulle modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita e delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 6
CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due a un massimo di dieci componenti eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto. Esso dura in carica secondo quanto deliberato dall'Assemblea, e comunque al massimo sino all'approvazione del rendiconto del terzo esercizio successivo a quello della nomina. Il Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea nomina un Presidente e può nominare uno o più vice presidenti.

6.2 - Il Consiglio Direttivo coordina l'attività dell'Associazione e ne cura l'amministrazione, stabilisce l'importo delle quote annuale che propone quindi alla ratifica Assembleare; predispone il bilancio preventivo e consuntivo e propone all'approvazione dell'Assemblea la distribuzione di eventuali avanzi di gestione a favore di iniziative conformi all'oggetto sociale. Sono vietate ripartizioni tra i Soci.

6.3 - Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questi può provvedere alla loro sostituzione. I componenti così eletti resteranno in carica sino alla prossima Assemblea. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso si intende decaduto e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo consiglio.

6.4 - Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente o in sua assenza da un Vice-Presidente mediante avviso inviato a ciascun componente con qualsiasi mezzo che ne consenta la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima. Il consiglio delibera validamente con la presenza e la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza quello del Vice Presidente più anziano.

Articolo 7
PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

7.1 - Il Presidente, viene nominato dall'Assemblea, e qualora questa non vi abbia provveduto, dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea o il Consiglio possono nominare anche uno o più Vice-presidenti.

7.2 - Il Presidente ha l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione e ne firma tutti gli atti, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di emergenza e nell'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo può prendere decisioni vincolanti per l'Associazione; in questo caso farà ratificare le decisioni prese alla prima convocazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente può aprire conti correnti presso Istituti di Credito e Amministrazioni Postali; può altresì conferire, deleghe esclusivamente ai membri del Consiglio Direttivo.

7.3 - Le funzioni del Presidente vengono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento da uno o due vice presidenti. Qualora siano nominati due vice presidenti le funzioni del Presidente vengono esercitate dagli stessi con firma congiunta.

Articolo 8
PATRIMONIO - BILANCIO E RENDICONTO - UTILI

8.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  1. - dai beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione;
  2. - dalle quote sociali e contributi degli aderenti e/o di privati;
  3. - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
  4. - contributi di organismi internazionali;
  5. - donazioni e lasciti testamentari;
  6. - da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
  7. - da ogni altra entrata anche derivante da attività commerciali a condizione che quest'ultimo siano svolte in via marginale e sussidiaria rispetto all'attività istituzionale.

8.2 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio ed il rendiconto economico dell'Associazione che presenterà all'approvazione dell'Assemblea nel termine previsto dal presente statuto.

8.3 - È fatto divieto di ripartire tra i soci utili o avanzi di gestione, anche in sede di liquidazione. Gli stessi dovranno essere utilizzati per le attività istituzionali e quella ad esse connesse.

Articolo 9
SCIOGLIMENTO

9.1 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori ai quali verrà conferito l'incarico e i relativi poteri per liquidare il patrimonio associativo, devolvendone il residuo ad organismi aventi finalità simili, indicati dall'Assemblea stessa o in mancanza di indicazione, scelti dal o dai liquidatori sempre tra enti senza scopo di lucro che perseguano finalità similari a quelle perseguite dall'Associazione.

Articolo 10
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

10.1 - Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e l'Associazione o tra i soci o tra questi e i componenti il Consiglio Direttivo o tra i componenti del Consiglio, o tra organi dell'Associazione saranno devolute alla competenza di tre arbitri nominati dall'Assemblea su istanza di una parte.

10.2 - Gli arbitri giudicheranno in modo irritale e secondo equità e non saranno soggetti ad alcuna formalità di procedura.

Articolo 11
CLAUSOLA FINALE

11.1 - Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme generali del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di associazioni.

Firmati: Giorgio Carmignani, Alchiede Simonato, Mario Bonini Notaro